Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “TI DO AIUTO – ASSOCIAZIONE ITALIANA SUPPORTO DELLE CURE IN TERAPIA INTENSIVA”
Art.1 – Denominazione, sede e durata

E’ costituita l’Associazione “TI DO AIUTO – ASSOCIAZIONE ITALIANA SUPPORTO DELLE CURE IN TERAPIA INTENSIVA” con sede in via Antonio Giacomini n. 28, Firenze.

La sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria senza che ciò comporti modifica al presente statuto e fatta salva la comunicazione a organismi istituzionali.

Art.2 – Scopo

Lo scopo dell’Associazione è:

– assicurare solidarietà e supporto a tutte quelle persone che abbiano avuto esperienza diretta, come paziente o familiare, di un periodo di permanenza in terapia intensiva e del conseguente complesso percorso di riabilitazione e di ritorno alle attività sociali;

– collaborare con le Istituzioni e la Società civile per svolgere una azione costante e duratura per la umanizzazione delle cure in terapia intensiva e nell’accompagnamento e nel supporto delle persone guarite da una grave malattia acuta. Questa azione si basa esclusivamente sul valore della solidarietà, che trova nel gesto del prendersi cura una sua concreta applicazione. Il più importante principio ispiratore dell’Associazione è la tutela della dignità umana dei “soggetti fragili”;

– promuovere l‘informazione sulle cure dopo un ricovero in terapia intensiva;

– supportare e farsi carico di interventi rivolti ai familiari (caregivers) che si occupano dei pazienti dimessi da una terapia intensiva;

– contribuire concretamente ad una organizzazione su larga scala dell’offerta socio-sanitaria;

– impegnarsi, attraverso la collaborazione tra cittadini, Enti pubblici e privati, Associazioni ed Enti del Terzo Settore in genere, nella costruzione di una rete di Centri di assistenza (Recovery Center) disegnati espressamente per le persone che sono state ricoverate per un periodo significativo in una terapia intensiva per insufficienza respiratoria, trauma, infezioni gravi, gravi disfunzioni d’organo e altre condizioni con lo scopo di prevenire ulteriori complicanze, accelerare il processo di recupero e supportare la persona nel reinserimento sociale secondo i propri valori, obiettivi e preferenze.

Art.3 – Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può svolgere attività quali:

– Collaborazione con le Istituzioni al fine di individuare, nell’ambito dei programmi sanitari istituzionali pubblici e privati, i bisogni socio-sanitari delle persone fragili dopo ricovero in una terapia intensiva o interessate da gravi disfunzioni d’organo croniche;

– l’alleanza basata sulla condivisione degli obiettivi dell’Associazione con Operatori sanitari della rete degli ospedali e del territorio e in particolare per questi ultimi con i Medici di Medicina Generale e infermieri del territorio, Operatori sociali, Tecnici dei settori interessati, Enti di ricerca, Enti del Terzo Settore, Associazioni di cittadini, Enti terzi di valutazione delle performance in sanità, Istituzioni sanitarie, Società Scientifiche aperte alla collaborazione multidisciplinare;

– Adesione al principio organizzativo della collaborazione “in rete” allo scopo di supportare programmi quanto più inclusivi con potenzialità di applicazione interospedaliera, regionale, nazionale ed internazionale;

– Valutazione dell’impatto socio-sanitario delle azioni di pianificazione e programmazione di servizi dedicati alle persone fragili dopo superamento della malattia acuta che abbiano necessitato di un ricovero in terapia intensiva;

– Ricerca e determinazione di standard di benessere psico-fisico durante il ricovero in una terapia intensiva che siano in grado di prevenire o ridurre al minimo gli esiti psico-fisici conseguenti ad un ricovero in una terapia intensiva;

– Coprogettazione di studi per la determinazione di criteri oggettivi e condivisi necessari alla previsione dei tempi di recupero fisico, psicologico e sociale delle persone fragili dopo il superamento della malattia acuta che ha richiesto ricovero in una terapia intensiva;

– Promozione di iniziative destinate a promuovere l’educazione sanitaria per le persone ricoverate in una terapia intensiva, per le loro famiglie e il personale di assistenza;

– Promozione di campagne di sensibilizzazione e di reperimento di risorse destinate al supporto e assistenza alle persone dopo un ricovero in terapia intensiva;

– Intervento di facilitazione e promozione delle collaborazioni sanitarie assistenziali e di ricerca tra strutture dotate di progettualità o di programmi attivi sull’assistenza a persone interessate dalla sindrome post terapia intensiva;

– Promozione e diffusione di una corretta informazione per la tutela delle persone interessate dalla sindrome post terapia intensiva e l’innovazione nel settore specifico;

– Promozione di studi, ricerche, aggiornamenti, indagini, progetti sociali, scambi internazionali e soggiorni di studio, organizzazione di convegni ed incontri inerenti le problematiche della fragilità causata da malattie acute gravi e insufficienze d’organo;

– Azione presso gli organi istituzionali e le autorità sanitarie con lo scopo di inserire la sindrome post terapia intensiva nel sistema DRG operativo presso il servizio sanitario nazionale e nel sistema LEA (livelli essenziali di assistenza). Potrà compiere tutte le operazioni connesse alle attività di cui innanzi ed aprire conti correnti bancari ed operare sugli stessi a mezzo dei suoi legali rappresentanti.

Art.4 – Ammissione dei soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, salva l’espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
Art.5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L’Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Le quote associative sono intrasferibili a qualsiasi titolo, salvo il trasferimento a causa di morte.
Art.6 – Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall’Associazione per gravi motivi in caso abbia arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art.7 – Gli Organi Sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

1) l’Assemblea dei soci

2) il Consiglio Direttivo

3) il Presidente

4) il Vice Presidente, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 – L’Assemblea

L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1) elezione del Presidente

2) elezione del Consiglio direttivo

3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi

4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo

5) determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione

6) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,

7) approvazione del programma annuale dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare non più di due deleghe. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. L’assemblea può svolgersi anche con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l’identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L’assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera sulle seguenti questioni:

1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti o rappresentati;

2) scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a cinque membri. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta da almeno due membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo: compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione; redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo; ammette i nuovi soci; esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l’identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale)

2) il Vice Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale)

3) il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.10 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.
Art.11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
Art.12 – Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art.13 – I mezzi finanziari

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) contributi degli associati o da qualsiasi persona fisica od ente esterno sia esso Italiano od estero;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione. L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.14 – Rendiconto economico finanziario
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. E’ esclusa in qualsiasi modo la distribuzione, anche indiretta, di eventuali proventi, a favore degli associati.
Art.15 – Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni con finalità similari previa acquisizione del parere di cui all’art. 148 ottavo comma TUIR.